Costi contabilizzati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

L'Amministrazione universitaria pubblica in questa sezione i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.

L'Università degli studi di Sassari partecipa al progetto "Good Practice" per la misurazione della performance dei servizi tecnico-amministrativi di un gruppo di Atenei volontari. Viene pubblicata in questa pagina il report finale di GP in cui sono riportati i costi totali del personale tecnico-amministrativo per servizio.

Contenuto inserito il 15-12-2023 aggiornato al 12-05-2025
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