Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

In questa sezione l’Amministrazione universitaria pubblica i verbali relativi alle sedute del Nucleo di Valutazione distinti per anno (Art. 31 comma 1 - D.Lgs 33/2013), nonchè le attestazioni prodotte dal Nucleo di Valutazione in materia di pubblicazione dei dati riferiti al sito "Amministrazione trasparente" (Art. 14, comma 4, lett. g, D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

 

Contenuto inserito il 19-12-2023 aggiornato al 25-01-2024

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