Bilanci
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Nota:
L'Amministrazione universitaria pubblica in questa sezione il proprio bilancio, sia preventivo che consuntivo. In particolare sono disponibili i documenti, gli allegati e i dati in formato tabellare aperto in modo da consentire l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Per una più agevole comprensione dei documenti si precisa che l’Ateneo ha adottato il regime di contabilità economico-patrimoniale dal 1 gennaio 2013 e la loro elaborazione è disciplinata dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
In questa sezione sarà altresì pubblicato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate e gli eventuali scostamenti, nonchè gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio.
.png)