Enti pubblici vigilati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 comma 1, lettera a

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.


Nota:

In questa pagina dell'Amministrazione trasparente si pubblica l'elenco degli eventuali enti pubblici vigilati, finanziati dall’Amministrazione o Enti per i quali l’Ateneo abbia il potere di nomina degli amministratori.

Allo stato attuale l’Ateneo non ha istituito, non vigila, non finanzia e non ha potere di nomina degli amministratori in enti pubblici.

Contenuto inserito il 02-12-2023 aggiornato al 02-12-2023
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