Bilancio preventivo e consuntivo
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Nota:
In particolare per il bilancio preventivo (detto anche bilancio di previsione) sono pubblicati in formato tabellare aperto in modo da consentire l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo con riferimento al periodo annuale e triennale.
Per una lettura più agevole si precisa che il bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio è composto da:
- Budget degli investimenti che la previsione relativa alle consistenze degli elementi patrimoniali attivi e passivi.
- Budget economico che evidenzia la previsione dei costi e proventi.
Sono allegati al bilancio di previsione:
- Bilancio unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria predisposto al fine di garantire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.
- La Classificazione della spesa per missioni e programmi predisposta al fine di rappresentare il bilancio di previsione per obiettivi principali e missioni strategiche, nonchè per aggregati omogenei di attività.
Per quanto riguarda il bilancio consuntivo (detto anche bilanci0 d’esercizio) si precisa che il bilancio unico d’Ateneo d’esercizio è composto da:
- Stato patrimoniale che espone le consistenze degli elementi patrimoniali attivi e passivi a fine esercizio.
- Conto economico che evidenzia i costi e proventi dell’esercizio.
- Rendiconto finanziario che riassume le relazioni tra fonti e impieghi di risorse finanziarie per effetto delle variazioni intervenute nel periodo.
- Nota integrativa che fornisce le informazioni complementari a quelle dei documenti sopra descritti, necessari a dare una rappresentazione veritiera e corrretta della situazione patrimoniale e finanziaria e dell’andamento economico, nonchè a illustrare i criteri di valutazione adottati.
Sono allegati al bilancio d’esercizio:
- Il Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria predisposto al fine di garantire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.
- La Classificazione della spesa per missioni e programmi predisposta al fine di rappresentare il bilancio d’esercizio per obiettivi principali e missioni strategiche, nonchè per aggregati omogenei di attività.
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