Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

QUALI SONO I DIVERSI TIPI DI ACCESSO?

Il quadro normativo attuale consente al cittadino di accedere a dati/documenti/informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni in diversi modi a seconda del tipo di interesse da tutelare.

  • Se l’interesse è generico, in altre parole di accedere a dati/documenti/informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione sul sito si può ricorre all’istituto dell’accesso civico “generalizzato”  (art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D. Lgs 97 del 25 maggio 2016)
  • Se l’interesse è quello di accedere a dati/documenti/informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni che devono essere pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e si riscontra che non lo sono, si può utilizzare l’istituto dell’accesso civico “semplice” (art.5 c.1 – D.Lgs. 33/2013)
  • Se l’interesse è specifico ovvero accedere a dati/documenti/informazioni nell’ambito di una procedura amministrativa a cui ha partecipato, ad esempio selezioni pubbliche, selezione per borse di studio, gare di appalto, etc. si può ricorrere all’istituto dell’accesso documentale (ex L. 241/1990).

L’Università di Sassari disciplina i diversi istituti di accesso con il Regolamento unico sul diritto di accesso e sul procedimento amministrativo (emanato con D.R.  2534 in data 02/09/2019 – prot. n. 98556), in vigore dal 17 settembre, aggiornato ai contenuti previsti dal D. Lgs. 97 del 25 maggio 2016.

Contenuto inserito il 21-11-2023 aggiornato al 08-01-2024
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