Corte dei conti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

In questa sezione sono pubblicati gli eventuali rilievi della Corte dei Conti ancorchè non recepiti riguardanti l’organizzazione e le attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Si precisa che per gli anni 2020, 2022 e 2024 non sono stati ricevuti rilievi.

Report rilievi al 28 maggio 2024

Contenuto inserito il 15-12-2023 aggiornato al 26-06-2024

Ricerca

Nessun elemento presente
Recapiti e contatti
Piazza Universita, 21 - 07100 Sassari (SS)
PEC protocollo@pec.uniss.it
Centralino +39 079 228211 8816
P. IVA 00196350904
Linee guida di design per i servizi web della PA