Accesso civico generalizzato

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

Accesso civico generalizzato 

Il D. Lgs 97 del 25 maggio 2016 introduce l’accesso generalizzato che si aggiunge all’accesso civico previsto dal D.lgs 33/2013 e all’accesso documentale previsto dalla L. 241/1990.

La ratio della riforma è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. (art. 1 D.Lgs 33/2013 modificato dall’art. 2 D.Lgs. 97/2016).

Che cos’è l’accesso generalizzato:

E’ il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il diritto può essere esercitato gratuitamente (salvo i costi di riproduzione copie), senza obbligo di motivazione nel rispetto di limiti derivanti, ad esempio, dalla necessità di rispettare la tutela della privacy.

Per inviare una richiesta di accesso civico generalizzato è disponibile il modulo da inviare all’indirizzo indicato tramite raccomandata a/r, posta a mano oppure in posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi:

Modulistica

Contenuto inserito il 08-01-2024 aggiornato al 08-01-2024
Recapiti e contatti
Piazza Universita, 21 - 07100 Sassari (SS)
PEC protocollo@pec.uniss.it
Centralino +39 079 228211 8816
P. IVA 00196350904
Linee guida di design per i servizi web della PA