Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Ufficio appalti, contratti ed economato
- Gestisce le procedure di acquisto di beni e servizi per gli uffici dell'amministrazione centrale che gravano contabilmente sia sui conti ordinari propri che di altri uffici oltre che sui progetti
- Assicura la pubblicazione degli atti di autorizzazione e di gara, l'acquisizione dei CIG, la pubblicità legale e ogni altro adempimento previsto dalla legge ai fini della trasparenza;
la predisposizione dei bandi, dei disciplinari e di ogni altro documento amministrativo della procedura
- Predispone i contratti delle gare di competenza e verifica gli atti da allegare
- Effettua la fornitura e manutenzione dei beni strumentali dell'amministrazione centrale
- Gestisce il fondo economale e le acquisizioni di beni per le esigenze dell'amministrazione centrale
Altre info: Vai al portale di ateneo