Relazioni al bilancio consuntivo
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
- Relazione dei Revisori dei conti al bilancio consuntivo 2024
- Relazione dei Revisori dei conti al bilancio consuntivo 2023
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- Relazione dei Revisori dei conti al bilancio consuntivo 2015
- Relazione dei Revisori dei conti al bilancio consuntivo 2014
Contenuto inserito il 03-01-2024 aggiornato al 14-07-2025