Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

DID - Alta formazione - Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professioni

Responsabile di procedimento: VARGIU Anna Paola
Responsabile di provvedimento: prof. Mariotti Gavino
Responsabile sostitutivo: dott. PELLIZZARO Paolo Mario

Uffici responsabili

Ufficio alta formazione

Descrizione

Il bando per l'avvio delle procedure di abilitazione all'esercizio delle professioni di

dottore agronomo e dottore forestale, assistente sociale, architetto, paesaggista,pianificatore territoriale, conservatore di beni architettonici ed ambientali, biologo, chimico, odontoiatra, veterinario, farmacista, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale 

è emanato con cadenza annuale, secondo le tempistiche stabilite dalle ordinanze del Ministero dell'Università della Ricerca. Il bando definisce requisiti di ammissione, termini e modalità di presentazione della domanda da parte dei candidati, date di inizio delle prove, modalità di nomina delle Commissioni, importo del contributo di partecipazione, modalità di pubblicazione dei risultati.

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande la UOR predispone il decreto rettorale di nomina delle Commissioni e, verificata la regolarità delle domande, trasmette gli atti alla Commissione incaricata per ciascun esame. Ricevuti da ciascuna commissione i verbali attestanti lo svolgimento delle prove e le valutazioni riportate dai candidati, verificata la regolarità della procedura, la UOR predispone il decreto rettorale di approvazione degli atti e pubblica gli elenchi degli abilitati all'esercizio di ciascuna professione.

 

Chi contattare

Personale da contattare: SECHI Maria Caterina

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
la durata del procedimento per ciascun esame di abilitazione dipende dal calendario delle prove stabilito da ciascuna Commissione

Costi per l'utenza

- Tassa erariale di € 49,58

- Contributo di partecipazione di € 210,00

- Contributo di partecipazione prove integrative per Revisori Legali € 100,00

Riferimenti normativi

Regio Decreto n. 1269/1938
Regolamento sugli esami di Stato D.M. 9 settembre 1957
D.P.R. 28 ottobre 1982 n. 980  
D.M.  3 dicembre 1985
decreto del 24 ottobre 1996, n. 654
DPR 5 giugno 2001, n. 328 
L. 8 novembre 2021, n. 163
Decreti attuativi nn. 568/2022, 569/2022 e 570/2022 

 

 

 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non disponibile
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